13 lug 2010
Il Ricorso al Giudice di Pace
Come si presenta il ricorso al giudice di pace?
Il ricorso, in carta semplice, va depositato
o inviato presso la cancelleria del Giudice di pace, allegando la multa o copia dell’ordinanza-ingiunzione.
Innanzi al giudice di pace non è necessaria l’assistenza di un avvocato o un procuratore, ma in questo caso occorre, ai fini della notificazione degli atti successivi, la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio nel territorio di competenza del Giudice.
Occorre precisare che si apre una “causa” vera e propria, regolata dalle norme del codice di procedura civile; il ricorrente può far valere le proprie ragioni anche personalmente, senza l’assistenza di un avvocato, ma dovrà attentamente seguire le regole processuali sopra accennate. Nella maggioranza dei casi, inoltre, l’autorità che ha emesso il provvedimento contro cui si ricorre sarà assistita da un legale: è un elemento di cui occorre tener conto sia per l’elaborazione delle argomentazioni a sostegno del ricorso, sia per la previsione delle possibili spese in caso di sconfitta nella causa.
Come si conclude il procedimento del giudice di pace?
Il Giudice di pace accoglie il ricorso quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità
del ricorrente, oppure può accoglierlo solo in parte, modificando, ad esempio l’entità della sanzione;
oppure
respinge il ricorso quando accerta la responsabilità del ricorrente. In tal caso sono a carico di quest’ultimo, oltre alla sanzione che il giudice determina in misura non inferiore al minimo stabilito dalla legge, anche le spese del procedimento nonché gli onorari di avvocato della controparte.
La sentenza del Giudice di pace è appellabile solo in Corte di Cassazione
Scarica un fac-simile di Ricorso al Giudice di Pace per contravvenzioni al Codice della Strada



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